1. Al fine di stabilizzare i lavoratori di cui al comma 4 dell'articolo 1 operanti nelle pubbliche amministrazioni, in applicazione di quanto disposto dalla presente legge, acquisiti i dati di cui al comma 3 dell'articolo 2 con riferimento al quadro economico del costo dei servizi esternalizzati
a) le pubbliche amministrazioni di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e nel quadro della presente legge, definiscono:
1) le modalità per bandire, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, i concorsi per soli titoli di servizio e culturali per la formulazione di graduatorie permanenti per profilo professionale dalle quali attingere per le assunzioni a tempo indeterminato in seguito a processi di reinternalizzazione o di non rinnovo dei contratti dei servizi già oggetto di appalti delle attività istituzionali della stessa pubblica amministrazione;
2) le modalità di certificazione dei titoli di servizio necessari all'accesso al concorso e ai fini della formulazione delle graduatorie;
3) le tabelle di corrispondenza dei profili professionali occorrenti con quelli nei quali si è prestato il servizio da certificare;
b) i concorsi di cui alla lettera a) sono banditi dalle singole pubbliche amministrazioni nel rispetto delle seguenti modalità:
1) è considerato titolo di servizio valido per l'accesso al concorso il servizio prestato nel corrispondente profilo professionale per una durata complessiva di ventiquattro mesi consecutivi o frazionati nell'arco del quinquennio precedente al 31 dicembre 2005 presso le ditte e cooperative di cui all'alinea del presente comma;
2) la graduatoria è formulata modulando il punteggio sulla base della durata complessiva del servizio prestato ed assegnando un punteggio aggiuntivo a coloro che certificano il servizio effettuato presso le pubbliche amministrazioni in progetti LSU/LPU nell'arco dei dieci anni antecedenti al bando di concorso;
c) ogni singola pubblica amministrazione ridetermina in ampliamento, con proprio atto, il proprio fabbisogno organico, su base annuale e triennale, in relazione al numero dei dipendenti occorrenti per l'espletamento diretto a seguito di processi di reinternalizzazione o di non rinnovo dei contratti dei servizi già oggetto di appalti delle attività istituzionali della stessa pubblica amministrazione, al fine di stabilire una diretta correlazione tra dotazione e reale fabbisogno organico dell'ente a seguito di tali processi. Sulla base di tale rideterminazione le pubbliche amministrazioni dispongono l'assunzione di un numero pari alle unità necessarie alla sostituzione delle unità lavorative attingendo a copertura delle nuove vacanze esclusivamente dalle suddette graduatorie.